☞ FLASH NEWS – Trattamento Iva dei buoni spesa ☜
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 5.06.2023, n. 341, ha ribadito che ai fini Iva i “buoni spesa” sono qualificabili come “buoni sconto” quando conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto, ossia una riduzione del prezzo di vendita di specifici prodotti individuati solo al momento del successivo acquisto.
È richiamata la risoluzione 7.02.2008, n. 36, in tema di fatturazione, secondo cui gli sconti/abbuoni, ai fini Iva, costituiscono riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Ne deriva che, secondo l’art. 13 del decreto Iva, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo che ne risulta rappresenti l’effettivo corrispettivo.
Se invece le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere ex art. 26 del decreto Iva una nota di credito nei confronti del cliente.
(Il Sole24Ore- Ratio)