STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
DOTT.RAG.M.COMPARINI & RAG.M.R.RUSSO

Studio di consulenza, revisione ed assistenza aziendale, contabile, fiscale, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro

ORDINAMENTI PROFESSIONALI (estratti) FUNZIONI PUBBLICHE FUNZIONI RISERVATE DALLA LEGGE FUNZIONI GENERALI SPECIALIZZAZIONI STUDIO
Dottori Commercialisti
ed E
sperti Contabili
Consulenti del Lavoro

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
(D.Lgs. 28/06/2005, n.139)

(estratto)

Art.1 - (Oggetto della professione)
1.     Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2.     In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a)     l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b)     le perizie e le consulenze tecniche;
c)     le ispezioni e le revisioni amministrative;
d)     la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e)     i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f)      le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3.     Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a)     la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b)     le valutazioni di azienda;
c)     l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d)     l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e)     le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
f)      le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;
g)     la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
h)     la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i)      il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su     delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
l)      l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m)    l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n)     il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o)     la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p)     la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:
q)     le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.
4.     Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo é riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:
a)     tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b)    elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c)     rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d)     la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
e)     la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f)      il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.
5.     L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti.

Art.2 - (Esercizio della professione)
1.     Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e' necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.
(...)
3.     L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.

Art.3 - (Tutela dei titoli professionali)
1.     E' vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.

Art.5 - (Obbligo del segreto professionale)
1.     Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di' bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

Art.61 - (Costituzione dell'Albo unico)
(...)
4.     Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.
(...)
6.     Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
(Legge n.12 del 11/01/79)

(estratto)

Art.1 - (Esercizio della professione di consulente del lavoro) - (estratto) - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. (...).

Art.2 - (Oggetto dell’attività) - (estratto) - I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’art.1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente. (...).

Art.6 - (Obbligo del segreto professionale) - Il consulente del lavoro ha l’obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l’art.351 del codice di procedura penale.

Art.7 - (Responsabilità del datore di lavoro) - L’affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all’art.2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Art.25 - (Vigilanza sul Consiglio Nazionale) - (estratto) - La vigilanza sul Consiglio Nazionale è esercitata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale d’intesa con il Ministro di Grazia e Giustizia. (...).