ORDINAMENTO
PROFESSIONALE
(D.Lgs. 28/06/2005, n.139)
(estratto)
Art.1 - (Oggetto della professione)
1. Agli
iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in
economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In
particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a)
l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di
singoli beni;
b) le
perizie e le consulenze tecniche;
c) le
ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la
verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di
bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile
delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i
regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le
funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non
commerciali ed enti pubblici.
3. Ai
soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è
riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti
attività:
a) la
revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai
bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al
controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta
dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini
dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti
pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione
dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le
valutazioni di azienda;
c)
l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione
tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d)
l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore
nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle
procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di
ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle
procedure giudiziali;
e) le
funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo
o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora
il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi
professionali;
f) le
funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti
dall'articolo 2409 del codice civile;
g) la
predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria
aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni
sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono
un consiglio d'investimento;
h) la
valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle
fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del
patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il
compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili,
nonché la formazione del progetto di distribuzione, su
delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater,
del medesimo decreto;
l)
l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti
locali;
m)
l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di
asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n) il
monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici
erogati alle imprese;
o) la
redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di
sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la
certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni
previste dalle normative vigenti:
q) le
attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo.
4. Agli
iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo é
riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti
attività:
a)
tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo
della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di
associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di
capitali;
b) elaborazione
e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori
adempimenti tributari;
c)
rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di
settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra
attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la
funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo
contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile;
e) la
revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono
contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da
essi controllati o partecipati;
f) il
deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e
documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni.
5.
L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di
ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti.
Art.2 - (Esercizio della professione)
1. Ai
fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e'
necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e
l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.
(...)
3.
L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro
della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei
presidenti di corte di appello.
Art.3 - (Tutela dei titoli professionali)
1. E'
vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 39, sia
del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia
diritto.
Art.5 - (Obbligo del segreto professionale)
1. Gli
iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro
confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura
penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto
concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di
contabilità e di' bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di
sindaco o revisore di società od enti.
Art.61 - (Costituzione dell'Albo unico)
(...)
4.
Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell'Albo dei
dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali
vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui
all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della
precedente iscrizione.
(...)
6. Agli
iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli
iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti
commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista". |
ORDINAMENTO
PROFESSIONALE
(Legge n.12 del 11/01/79)
(estratto)
Art.1 - (Esercizio della professione di
consulente del lavoro) - (estratto) - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal
datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nellalbo dei consulenti del lavoro a norma
dellarticolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40,
nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. (...).
Art.2 - (Oggetto dellattività) -
(estratto) - I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma
dellart.1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti
previsti da norme vigenti per lamministrazione del personale dipendente. Essi,
inoltre, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo
svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto
previsto nel comma precedente. (...).
Art.6 - (Obbligo del segreto professionale)
- Il consulente del lavoro ha lobbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti
si applica lart.351 del codice di procedura penale.
Art.7 - (Responsabilità del datore di
lavoro) - Laffidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui
allart.2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte,
dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale.
Art.25 - (Vigilanza sul Consiglio Nazionale)
- (estratto) - La vigilanza sul Consiglio Nazionale è esercitata dal Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale dintesa con il Ministro di Grazia e Giustizia. (...). |