False Partite Iva: partono i controlli

Flash NewsDal 1° gennaio scattano le verifiche della riforma Fornero.

Il 31 dicembre 2014, infatti, scade il secondo anno di vigenza della legge n. 92/2012 (riforma lavoro Fornero) e, dal 1° gennaio 2015, diventa possibile per gli ispettori del lavoro applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. Prima non è stato possibile, in quanto la presunzione presuppone una verifica sui redditi di «due anni» dei lavoratori.

Le «false» partite Iva corrono il rischio di vedersi trasformate in una co.co.pro. con l’ulteriore rischio di vedersi trasformate in un rapporto di lavoro «dipendente», in assenza di un progetto.

Soggetti interessati
Soggetti interessati sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva, ossia i lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, si obbligano «a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». In particolare, ai sensi dell’art. 35 del dpr n. 633/1972 (T.u. Iva), sono titolari di partita Iva «I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione».

La presunzione
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due di tre condizioni.

La decorrenza
La presunzione si applica:
• ai rapporti instaurati dal 18 luglio 2012 (successivamente alla data di entrata in vigore della riforma Fornero);
• dal 19 luglio 2013 ai rapporti già vigenti al 18 luglio 2012.

Le condizioni per la presuzione
• collaborazione con lo stesso committente di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
• corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, che costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
• collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Gli effetti
Trattandosi di co.co.co. (seppure per presunzione legale), per la sua legittimità è necessaria la presenza di un “progetto”.

Le possibili conseguenze
In presenza di un “progetto”:
• la partita Iva, cioè la «co.co.co. per presunzione di legge», si trasforma in una «co.co.pro. con partita Iva» applicandosi la disciplina delle co.co.pro.
Se manca un “progetto”:
• la partita Iva, cioè la «co.co.co. per presunzione di legge», è considerata «rapporto dipendente a tempo indeterminato» sin dalla data di costituzione del rapporto (quindi dalla prima fattura).
A prescindere dalla presenza o meno di un “progetto”:
• se l’attività è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione è considerata «rapporto dipendente a tempo indeterminato» sin dalla data di costituzione (dalla prima fattura).

Rimedio
La presunzione opera salvo prova contraria fornita dal committente.

Esclusioni
La presunzione non opera in presenza contemporanea:
• di reddito lordo del collaboratore pari o superiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;
• di prestazioni connotate di professionalità.

Quando c’è “professionalità”
• possesso di titolo di del secondo ciclo di istruzione (licei e formazione professionale)
• possesso di titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
• possesso di qualifiche/diplomi conseguito con apprendistato;
• possesso di qualifica/specializzazione attribuita dal datore di lavoro da almeno 10 anni;
• svolgimento di attività autonoma, in via esclusiva o prevalente, da almeno 10 anni

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