L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate all’estero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale. L’art. 165, c. 1 del Tuir detta le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”. In particolare, le tre condizioni richieste dalla disposizione sono:
- la produzione di un reddito all’estero;
- il concorso di quel reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente;
- il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.