Nuovo regime forfetario: “vecchie” partite Iva e aspetti previdenziali

Flash NewsNuovo regime forfetario senza preclusione per le “vecchie” partite Iva

Nel corso di Telefisco 2016 L’Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue: i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1.01.2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfetario. Inoltre, è possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%, prevista ora per i primi 5 anni, anche per i forfettari, in presenza dei requisiti di legge.
In atri termini, anche sulla base della C.M.n.209/1998, la platea dei beneficiari del passaggio al regime forfettario dovrebbe considerarsi molto estesa, poiché è possibile aderire al nuovo regime anche da parte di chi era già attivo nel 2015, a nulla rilevando il regime precedentemente adottato (ordinario per opzione o regime di vantaggio).
L’Amministrazione Finanziaria, più in dettaglio, rinvia all’art.1 del Dpr n.442/1997, ai sensi del quale è possibile modificare o revocare l’opzione effettuata nel caso di variazione del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni e, al riguardo, la sopra richiamata circolare n. 209/1998 aveva chiarito che la norma consente di variare la scelta operata in base a elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l’arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto.

Regime forfetario e contribuzione previdenziale

Aspetti soggettivi
La legge 23.12.2014, n.190, art.1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 e seguenti. Con la circolare n. 29/2015, sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. La legge 28.12.2015, n.208, art.1, c.111, ha riformulato la disposizione di cui al c.77 della legge n.190/2014, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Ciò premesso si precisa quanto segue.
I soggetti interessati sono le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Come il precedente regime agevolato anche il nuovo regime, introdotto dalla legge n.208/2015, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali. La novità rispetto al previgente regime consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, è ridotta del 35%.

Accredito contribuzione
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata continua ad applicarsi l’art.2, c.29 della legge 8.08.1995, n.335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (- 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, sarà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Risulta, in ogni caso, dovuto il contributo di maternità, pari a € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Familiari coadiuvanti e coadiutori
Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti/coadiutori, anche per questi ultimi, compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art.3-bis del D.L.n.384/1992: pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente e attribuito al collaboratore medesimo fino a un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

Esclusione benefici contributivi
Permane l’esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni, nonché la riduzione contributiva di 3 punti percentuali prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Accesso al regime agevolato
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28.02 dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28.02 dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1.01 del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome.
In tali casi dovrà essere compilato l’apposito modello cartaceo – specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla circolare e da consegnare in sede. Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1.01.2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Uscita dal regime agevolato
Per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore. Tale uscita si può verificare in 3 ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario sarà ripristinato dal 1.01 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario sarà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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