Apertura Home Restaurant: la tesi del nostro Studio coincide con quella del Ministero

Flash NewsDa tempo l’interesse per le aperture di Home Restaurant è progressivamente cresciuto ed ha attirato sempre più potenziali imprenditori della “ristorazione fatta in casa”.

Da sempre il nostro Studio ha manifestato fortissimi dubbi su una attività del genere svolta tra le mura domestiche, senza possesso di requisiti soggettivi, senza particolari autorizzazioni, ecc. e ciò ha anche creato non poche divergenze di vedute rispetto a potenziali Clienti, “accontentati” poi da altri consulenti/professionisti.

Tenere la barra ferma su questa posizione è stato, quindi, anche impegnativo e costoso per la nostra struttura, ma un vera e propria attività di consulenza deve obbligatoriamente essere quella volta all’interesse del Cliente e non del professionista che, soddisfacendo aprioristicamente le richieste del Cliente, ottiene, appunto il Cliente e la sua fiducia, salvo poi rivedere il tutto in caso di problematiche più o meno gravi.

Di seguito riportiamo integralmente una pubblicazione apparsa sulla versione on line di Euroconference News a firma Giovanna Greco. Da tale pubblicazione si evince come il Ministero confermi la posizione del nostro Studio. Buona lettura.

L‘Home Restaurant consente a chiunque di trasformare la propria casa e la propria cucina in un ristorante occasionalmente aperto per amici, conoscenti e perfetti sconosciuti (viaggiatori) che avranno la possibilità di sperimentare la cucina originale dei luoghi frequentati abitualmente o in occasione di un viaggio.  Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato la risoluzione n. 50481/2015 in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che ha chiesto di chiarire come configurare l’attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare tra quelle soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) da presentare al Comune di residenza, al fine di stabilire l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

L’attività di Home Restaurantin base alle disposizioni dettate dalla L. 287/1991 “anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato”, non può che essere classificata secondo il Ministero come “un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti sono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela”.

Richiamando una precedente nota (n. 98416 del 12.06.2013), il Ministero ricorda che in quell’occasione ha classificato come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati. Su questa base ha assimilato anche il ristorante casalingo ad un’attività vera e propria, considerata la modalità con la quale è esercitata.

Risultano quindi applicabili le disposizioni dell’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Pertanto, i soggetti interessati:

  • devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali espressamente previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
  • sono tenuti a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (Scia) al Comune di residenza o a richiedere l’autorizzazione prevista, nel caso si tratti di attività svolte in zone tutelate.

In precedenza, prima della pubblicazione della risoluzionen. 50481/2015, non occorrevano autorizzazioni del Comune o dell’Asl, perché l’attività di Home Restaurant non era assimilata ad un’attività di ristorazione aperta al pubblico, quindi sottoposta all’ottenimento di una licenza e alla verifica dell’idoneità dei locali.

Innanzitutto, per poter iniziare questo tipo di attività è opportuno riuscire a capire se la stessa venga svolta in maniera abituale od occasionale; ciò, sia perché in caso di controlli potrebbe essere contestata la mancata fatturazione dell’operazione e l’esercizio non regolare di una attività economica, sia perché variano gli adempimenti.

(n.d.a. – su questo punto lo Studio Comparini & Russo invita ad approfondire il concetto di “occasionalità” ed il rischio che esso comporta nell’effettiva attuazione per più anni e in una forma organizzata e più professionale come, ad esempio, il fare pubblicità, ecc.).

Distinguiamo i due casi:

  • attività abituale di Home Restaurant: qualora l’attività di cucina a domicilio venga effettuata con frequenza settimanale, mensile, o comunque non saltuaria, è necessario, ai fini fiscali, richiedere l’apertura della partita Iva e rilasciare regolarefattura ai clienti. Contestualmente è necessario presentare la Scia al Comune di appartenenza, ed iscriversi alla gestione separata Inps, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti;
  • attività occasionale di Home Restaurant: nel caso in cui l’attività venga esercitata occasionalmente, quindi non si superino i 5.000 euro lordi annui, non esiste l’obbligo di aprire la partita Iva e di presentare la Scia al Comune. In questo caso, sarà sufficiente rilasciare ai clienti delle ricevute per prestazione di lavoro autonomo occasionale. Sulla ricevuta, qualora la prestazione sia di importo superiore ad euro 77,47, dovrà essere necessariamente apposta una marca da bollo da 2 euro.  Tale documento sarà l’unico fiscalmente valido da conservare per dichiarare le somme percepite nella dichiarazione dei redditi.

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è quello sanitario. Infatti, è consigliabile anche per gli aspiranti cuochi casalinghi frequentare almeno un corso di formazione in fatto di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, anche se l’ambiente privato domestico è escluso dal campo di applicazione del regolamento n. 852/2004/C.

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti