Deducibilità dei compensi agli amministratori al momento dell’accredito

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (ad esempio con la sentenza n. 20033/2017) è emersa la possibilità di dedurre i compensi degli amministratori delle società solamente nel periodo d’imposta in cui sono accreditati ai beneficiari, applicando il principio della cassa allargata; al contrario, sono esclusi quelli per gli amministratori “di comodo”, ossia senza reale potere decisionale, poiché manca l’inerenza all’attività imprenditoriale.
Pertanto, se il compenso è pagato tramite bonifico bancario la società può dedurlo nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta, perché fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata.
Il principio della cassa allargata non si ritiene, però, applicabile qualora l’attività rientri nell’oggetto della professione esercitata dall’amministratore (come nel caso del commercialista), in quanto tale criterio non riguarda il reddito di lavoro autonomo e i compensi restano, pertanto, deducibili dalla società in base all’ordinario criterio di cassa, cioè nel periodo d’imposta di effettiva corresponsione.
Per la società assume, però, rilievo, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, il momento in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
Per quanto riguarda, invece, i compensi attribuiti ad amministratori obbligati a riversarli a un’altra società appartenente allo stesso gruppo, non è chiaro quale sia il criterio da utilizzare ai fini dell’imputazione temporale: per l’Agenzia delle Entrate sono deducibili seguendo il principio di cassa, per Assonime e Aidc si dovrebbe applicare il criterio di competenza.

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