Con il D.L. n. 50/2017 sono stati ridotti i termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva, la cui esigibilità si è verificata nel 2017 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa allo stesso periodo d’imposta (30.04.2018). Sul piano operativo è stato generato il caos. Infatti, in riferimento alle fatture che pervengono nel 2018 in riferimento al 2017, si potrebbero configurare i 3 seguenti casi.
- La fattura datata 2017 è ricevuta prima del 16.01.2018. In questo caso è possibile esercitare la detrazione nella liquidazione del 16.01.2018.
- La fattura datata 2017 è ricevuta dopo il 16.01.2018. In questo caso il cessionario/committente liquiderà l’imposta in dichiarazione e utilizzerà il credito nella liquidazione di maggio.
- La fattura datata 2017 è ricevuta dopo il 30.04.2018. Il contribuente dovrebbe utilizzare la dichiarazione integrativa a favore (D.L. n. 193/2016).