Spese di ricerca e pubblicità e Irap

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha eliminato la possibilità di dedurre le spese di ricerca e di pubblicità in più esercizi; l’art. 13 bis del D.L. 244/2019 ha eliminato dall’art. 108 del Tuir la norma in base alla quale la deduzione poteva essere effettuata in quote costanti in 5 esercizi. Inoltre, le rettifiche contabili delle attività e delle passività operate in sede di prima applicazione dei nuovi Oic rilevano ai fini fiscali e la deduzione dei relativi costi continua ad essere operata sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.
Ne consegue che qualora le spese di ricerca e pubblicità siano state capitalizzate e la loro deduzione fosse in corso nel 2015, nei periodi seguenti devono essere dedotti i restanti quinti di tali spese fino al completamento dell’ammortamento.
Anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap occorre applicare tale regola, in coerenza con il dettato normativo dell’irrilevanza fiscale delle cancellazioni di attività, che si ritiene impedisca l’immediata deduzione delle spese stornate.

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