Conguaglio assegni familiari

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inps. L’importo dell’assegno, calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi da lavoro dipendente dichiarati, è corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente che ha presentato all’azienda l’apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I redditi si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta di ANF.
L’assegno decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a giugno dell’anno successivo. Se la domanda è presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti sono corrisposti entro 5 anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori, non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo (messaggio Inps 31.10.2017, n. 4283).

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