Trasferimento all’estero della società

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 25.10.2017, causa C-106/16, ha affermato che il trasferimento all’estero della società non può essere vincolato all’obbligo di chiudere preventivamente l’ente nel Paese di origine e ricostituirlo in quello di destinazione. La normativa comunitaria difende infatti la libertà di stabilimento; l’unico requisito da rispettare è legato alle condizioni stabilite dallo Stato di destinazione per la costituzione della società sul proprio territorio.

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