Allarmi con videosorveglianza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota protocollo n. 299/2017, ha precisato che l’installazione degli impianti di allarmi con telecamera, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta, pertanto, alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Ciò premesso, in primo luogo, si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al c. 1 del citato art. 4.
Quanto alle modalità operative si osserva che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano gli uffici periferici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi, stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

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