Notifica delle multe stradali

La notificazione dei verbali di contestazione relative a violazioni del Codice della strada si effettua nel rispetto dei termini previsti dal Codice medesimo nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato e identificato al momento dell’accertamento dell’illecito e abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del D. Lgs. 7.03.20065, n. 82 (CAD) e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.
Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto deve essere ricercato, dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

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