In tema di assoggettamento all’Irap, la Corte di Cassazione, con alcune recenti ordinanze (nn. 3790/2018, 28988/2017, 21161/2018) ha concesso la possibilità di distinguere i compensi derivanti dall’attività di dottore commercialista rispetto a quelli relativi allo svolgimento dell’attività di sindaco, amministratore o revisore di società. Un requisito fondamentale (ordinanza n. 29863/2017) per l’applicazione dell’Irap è quello in base al quale il contribuente deve essere il responsabile, sotto qualsiasi forma, dell’organizzazione.
Pertanto, secondo tale principio, sono esenti dall’assoggettamento dell’Irap le seguenti attività:
- artisti che si avvalgono di strutture altrui;
- agenti di commercio privi di autonoma organizzazione;
- professionista socio o dipendente;
- avvocato che si avvale di sostituti processuali;
- professionista con dipendente in maternità;
- promotore finanziario con elevati compensi e costi;
- professionista inserito anche in un’associazione.