Sgravi contributivi per assunzione di under 35

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della legge 27.12.2017, n. 205 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1.01.2018. La suddetta disposizione, in forza di quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 4.03.2015, n. 23, si applica per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati. Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’art. 1, c. 114 della citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Ulteriori chiarimenti specifici sono stati forniti dalla circolare Inps 2.03.2018, n. 40.

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