False fatturazioni e antieconomicità dell’operazione

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, presenti nella rassegna dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, emerge che, il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’iva sull’acquisto di beni o servizi non può subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità del tributo. Non è, dunque, rilevante se l’operazione sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata in modo fraudolento o abusivo, assumendo l’anti economicità come valore indiziario della falsità dell’operazione.
In tema di falsa fatturazione, qualora l’Amministrazione contesti l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio provare che l’operazione commerciale non è stata posta in essere, ovvero non è stata effettuata tra i soggetti indicati nel documento, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione (o del costo) e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta. Non è sufficiente, invece, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

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