Acquisto di carburanti dal 1 luglio per soggetti con partita Iva

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 73203/2018, ha fornito chiarimenti in merito gli strumenti operativi da utilizzare, per i titolari di partita Iva, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati all’autotrazione.
In particolare, ai fini delle detrazione dell’iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
b) quelli elettronici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
I medesimi mezzi sono idonei a consentire la deducibilità della spesa.
Tali forme di pagamento troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati.

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