#FatturaElettronica: “saltano”, per obbligo e a “consenso forzato”, i segreti aziendali

Da secoli è ben noto come i dati e le informazioni aziendali rappresentino gli assets di maggior valore, soprattutto nell’economia moderna e globale. Proviamo una sintesi giuridica della problematica che, a quanto pare, sembra stia passando in secondo piano e, invece, dovrebbe costituire il principale.

Il D.Lgs.11.05.2018 n.63 (in attuazione alla Direttiva UE 2016/943) disciplina la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Il decreto ha sostituito all’interno del Codice della Proprietà Industriale la definizione di “informazioni aziendali riservate” con “i segreti commerciali”.
Si affiancano altre determinanti norme, come la normativa sulla Privacy, esempio.

L’art.3, D.Lgs.63/2018:
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete“.

SEGRETEZZA – per “segrete” “non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09-02-2010) e “non sussiste sottrazione di informazioni riservate in assenza di prova che le informazioni sottratte siano segrete” (Trib.Venezia).

VALORE COMMERCIALE – non è il valore di mercato, ma il riferimento è all’utilizzo, cioè, che comportino un vantaggio concorrenziale per mantenere o aumentare la presenza/quota sul mercato. Sono anche beni immateriali a possibile “apporto”.

PROTEZIONE – la normativa mette a carico del titolare dei segreti l’obbligo di tutela e deve adottare misure di sicurezza idonee per mantenerle “segreti i segreti”.
Anche i “semplici” elenchi clienti necessitano attività del genere. “…non può darsi illecita acquisizione di tali informazioni da parte dell’ex agente qualora il preponente gli abbia messo a disposizione le credenziali per accedere agli archivi online che le ospitano e, dopo la cessazione del rapporto, non le abbia diligentemente modificate o eliminate” (Trib.Bologna).
Così come è illegittimo il contegno del collaboratore che, intendendo avviare in proprio un’attività di impresa, aveva sottratto all’azienda committente taluni materiali (liste clienti con i nominativi dei dirigenti delle aziende clienti, etc.) che l’azienda riteneva “riservati” ai sensi degli arti. 98 e 99 CPI (Trib.Bologna)
Infine, per misura di sicurezza deve intendersi “sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.” (Trib.Bologna). Quindi:

  • Protezione fisica: è necessario attivare adeguati sistemi di sicurezza fisica e informatica;
  • Protezione giuridica: predisporre patti di riservatezza e clausole contrattuali anche con i dipendenti, con fornitori, clienti e altri partner commerciali.

Con la FE, lo Stato obbliga, di fatto e anche di diritto, a trasferire a terzi le moltissime informazioni che passano da un documento solo rimuovendo quanto sopra descritto che, come sostenuto dal Garante della Privacy, va ben oltre “l’interesse pubblico”.

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