L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2019, ha affermato che nei rifornimenti di carburante è facoltativa l’indicazione della targa nella fattura elettronica. Tuttavia, resta la possibilità di inserire questo dato nel campo degli “Altri Dati Gestionali”. La riferibilità al contribuente per la deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva non è quindi conseguente all’indicazione della targa in fattura, ma all’utilizzo obbligatorio di un mezzo di pagamento tracciabile.
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