Utilizzo delle perdite in caso di cessione dell’attività

Dal 2018 le perdite in contabilità ordinaria sono illimitatamente riportabili con utilizzo nei limiti dell’80% dei redditi degli anni successivi.
Le perdite in contabilità semplificata del 2018 sono compensabili in misura non superiore al 40% del reddito 2019 e non superiore al 60% del 2020; le perdite 2019 saranno compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
In caso di cessazione dell’attività con un risultato positivo la norma prevede letteralmente l’utilizzo limitato delle perdite.
Assonime, in occasione delle modifiche al regime di riporto delle perdite Ires, ha ritenuto logico l’utilizzo integrale delle perdite in caso di cessazione dell’attività.

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