Esterometro (trimestrale?), le esclusioni e copia della ricevuta dell’e-fattura per la detrazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 26.02.2019, n. 67, ha affermato che l’esterometro è obbligatorio solo per i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con esclusione dei soggetti identificati, i quali possono comunque ricevere fatture elettroniche anche se non hanno alcun obbligo di accreditarsi allo Sdi.
Tuttavia, la copia ricevuta in formato cartaceo dell’e-fattura, attestata come conforme all’originale informatico ai fini della detrazione d’imposta, deve riportare fedelmente ed esclusivamente i contenuti della fattura in formato Xml, non potendo, ad esempio, contenere informazioni di carattere commerciale.
L’Amministrazione finanziaria si è espressa in maniera favorevole al termine trimestrale (invece che mensile) dell’esterometro, ossia la comunicazione dei dati delle operazioni da e verso l’estero che non rientrano nella fattura elettronica.
L’esterometro, prorogato al 30.04.2019, dovrebbe escludere, in via interpretativa, dall’adempimento tutti i contribuenti non obbligati alla fattura elettronica e quindi:
• contribuenti minimi e forfetari;
• operatori sanitari (per i quali vi è il divieto per il 2019 di emissione delle fatture elettroniche);
• associazioni sportive dilettantistiche;
• imprenditori agricoli;
• soggetti solo identificati in Italia (sono, invece, obbligati i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato).
In merito ai soggetti esclusi sono, comunque, attesi ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

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