Licenziabile il dipendente che richiede un permesso e non partecipa alle riunioni sindacali

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.02.2019, n. 4943, ha affermato che il dipendente che richiede un permesso per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi sindacali di cui è membro, ma che di fatto fa un uso personale del tempo concesso, può essere licenziato. L’assenza, infatti, si qualifica come mancato svolgimento della prestazione per fatto imputabile al lavoratore.

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