Aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande

In merito all’applicazione dell’art. 16 Dpr 26.10.1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni. La distinzione si rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’art. 3, c. 2, n. 4) del Dpr n.633/1972, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. risoluzione n. 103/E/2016).
Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto (principio di diritto n. 9/2019).

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