Termine di 10 giorni per il deposito dell’atto costitutivo di società di capitali

02Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni (L. n. 12/2019) sono stati ridotti i termini per il deposito dell’atto costitutivo delle società di capitali (ad eccezione delle cooperative), ora pari a 10 giorni, ed è stata data la possibilità di evitare l’intervento del notaio per la stipula dell’atto con il quale la Srl semplificata si scioglie e si pone in liquidazione.
Pertanto, ai fini dell’iscrizione delle società di capitali nel Registro imprese, gli atti costitutivi stipulati dal 13.02.2019 devono essere trasmessi in via telematica entro il decimo giorno successivo a quello nel quale l’atto è stato formato (senza considerare la data in cui l’atto è firmato). Il termine di 10 giorni si sostituisce al precedente di 20 giorni, previsto dall’articolo 2330 del Codice civile, e riguarda le Spa, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.
Rimane fissato invece in 20 giorni il termine prescritto per il deposito dell’atto costitutivo delle società cooperative.
Nessuna variazione per il deposito degli atti costitutivi di società di persone, che resta fissato in 30 giorni (art. 2296, Codice civile).

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