Presidente di associazione e responsabilità per le obbligazioni tributarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5684/2019, ha affermato che il presidente pro tempore di un’associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell’ente, qualora esse nascano dalla dichiarazione annuale presentata nel momento in cui è stata ricoperta la carica presidenziale.
E questo anche se tale dichiarazione è relativa al periodo d’imposta precedente a quello di presentazione, in cui un altro soggetto era investito della carica di presidente e il firmatario non aveva ruoli di rilievo.

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