Riporto delle perdite per soggetti Irpef semplificati e ordinari

L’art. 1, c. 23 della legge di Bilancio 2019 ha modificato le regole del riporto perdite per i soggetti Irpef sia in contabilità semplificata che ordinaria, uniformandole con quelle dei soggetti Ires. Il riporto non ha la scadenza, prima quinquiennale, ma il relativo utilizzo non deve andare oltre l’80% dell’imponibile dell’anno in cui la perdita viene utilizzata.
In altre parole, nel 2019 il reddito non può scendere sotto il 20% di quello determinato secondo competenza.

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