Il Decreto Crescita è convertito: la sintesi

Il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto Crescita, che contiene le seguenti principali misure:

  • proroga al 30.09.2019 dei versamenti legati agli importi dovuti in base alle dichiarazioni fiscali per i soggetti Isa;
  • riapertura dei termini per la presentazione della domanda di adesione entro il 31.07.2019 alla rottamazione delle cartelle, con pagamento in unica soluzione entro il 30.11 o in massimo 17 rate;
  • taglio dell’Ires dal 20,5% al 20% dal 2023;
  • aumento della deducibilità Imu dal 70% al 100% sugli immobili strumentali dal 2023, al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2012 e al 70% dal 2022;
  • istituzione del codice identificativo unico nazionale per le strutture ricettive da utilizzare nelle offerte e la promozione di affitti brevi;
  • introduzione del contratto di espansione in sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva;
  • riconoscimento di uno sconto sui contributi previdenziali da versare per i neoassunti fino a un massimo di un anno dal 2012 ai soggetti che donano almeno 10.000 euro in un anno alle scuole per la riqualificazione e assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti delle stesse;ù
  • taglio delle tariffe Inail, che diventa strutturale dal 2023;
  • riduzione dell’agevolazione fiscale concessa per gli sportivi professionisti impatriati;
  • aumento dei soggetti beneficiari del bonus alle vittime per mancati pagamenti;
  • introduzione di un incentivo per la trasformazione tecnologica e di agevolazioni per l’economia circolare;
  • implementazione della piattaforma telematica incentivi.gov.it:
  • applicazione retroattiva della disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull’Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente;
  • possibilità di chiedere l’Isee corrente (da utilizzare quando si aggravano le condizioni del nucleo familiare) anche senza che vi siano tutti i requisiti; infatti, ora sono alternativi tra loro e non devono più essere coesistenti;
  • il conferimento di partecipazioni non di controllo potrà beneficiare del regime del realizzo controllato di cui all’art. 177 Tuir.
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