No agli Isa per chi prosegue attività esercitata in precedenza

L’Agenzia delle Entrate, durante un convegno che si è tenuto il 20.06.2019, ha affermato che, contrariamente a quanto avveniva con gli studi di settore, i soggetti che cessano e poi proseguono l’attività esercitata in precedenza non sono soggetti agli Isa.
Con gli studi di settore, infatti, i soggetti che proseguivano l’attività esercitata in precedenza erano obbligati all’applicazione dello strumento. Gli Isa muovono ora da logiche diverse.
Molti si pongono il dubbio se l’adeguamento volontario possa creare motivi di sospetto sul contribuente che, elevando in dichiarazione i propri ricavi (compilando la casella dei “ricavi non annotati nelle scritture contabili”) e, di fatto, ammettendo le proprie “colpe”, si potrebbe esporre a controlli più approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’orientamento che è emerso dal dibattito durante il convegno, invece, è che il contribuente che migliora il punteggio, acquisisca a tutti gli effetti il nuovo voto Isa che supera e sostituisce il precedente. In questi casi, quindi, ai fini della formazione delle liste selettive rileverebbe solo il punteggio finale (post adeguamento) e non il precedente.

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