Esterometro comprensivo degli acquisti fuori campo Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell’esterometro.
Tuttavia, secondo la posizione assunta dall’agenzia delle Entrate, nella compilazione dell’esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, devono essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell’imposta siano del tutto insignificanti.
Ci si dovrebbe interrogare se, allo sforzo richiesto agli operatori nel raccogliere e inviare questi ultimi dati, corrisponda una loro effettiva utilità per l’amministrazione finanziaria. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, all’acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che in base a principi di territorialità sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione.
Tuttavia, la norma prevede una penalità di euro 2 per ciascuna “fattura”. Se le parole hanno un valore, la fattura esiste unicamente nel contesto di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dunque il buon senso imporrebbe che l’obbligo non possa riguardare le operazioni al dettaglio, documentate da scontrino fiscale, per le quali è di regola impossibile acquisire i dati anagrafici del venditore o prestatore del servizio.

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