Gravi effetti conseguenti alla descrizione generica in fattura

Con la sentenza n. 2897/2019 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha chiarito che la descrizione generica del servizio, contenuta nella fattura, non consente di beneficiare della deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione dell’Iva afferente.
Nel caso specifico, l’oggetto del servizio era stato indicato in fattura con le locuzioni “lavorazioni di terzi”, senza dettaglio dei servizi prestati. Inoltre, a seguito di accesso dei funzionari e anche dopo il rilascio di processo verbale di constatazione, il contribuente destinatario di tali servizi non aveva prodotto alcuna documentazione esplicativa delle operazioni effettuate. Solo in sede di accertamento con adesione, erano state esibite le lettere di incarico relative ai servizi di procacciamento d’affari oggetto delle fatture, le ricevute dei bonifici bancari e le fatture di acquisto ricevute a loro volta dai fornitori.

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