Indennità suppletiva di clientela

La Cassazione, con sentenza 6.08.2019 n. 20946, ha ribadito che gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili in base al principio della competenza e non al principio di cassa. L’orientamento recente espresso in modo prevalente dalla giurisprudenza è di consentire la deducibilità di tali accantonamenti, non potendola negare solo in relazione al carattere aleatorio dell’indennità, né potendo fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art.109 Tuir. In tale direzione è orientata anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 33/E/2013, ha affermato la deducibilità per competenza di tutto l’accantonamento unitariamente considerato.
Sul piano contabile, ai sensi dell’Oic 31, l’impresa proponente è tenuta ad accantonare un fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia nel passivo dello stato patrimoniale, con iscrizione nella voce B.1, in misura coerente al periodo di maturazione. Rientrano nella voce B.7 per servizi del conto economico gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia e rappresentanza e ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione.

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