Emissione della fattura differita con data fine mese

Una conferma rispetto alla indicazioni fornite dallo Studio, pur in assenza di precisazioni giunte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, la quale ha affermato che nelle fatture elettroniche differite può essere indicata una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.
Non è ancora stata confermata la possibilità di emettere la fattura elettronica differita con data “fine mese” e inviarla successivamente, senza alcuna conseguenza in termini sanzionatori. Una chiara risposta positiva agevolerebbe l’operatività di molti soggetti e non rappresenterebbe di certo un maggior ostacolo all’attività di controllo.
Servirebbe però una conferma ufficiale o, quanto meno, una ragionevole spiegazione di un orientamento contrario. Questo perché una rigida interpretazione dei chiarimenti forniti con la circolare 14/E/2019 e con le Faq pubblicate sul sito di Assosoftware non consentirebbe, al momento, una piena certezza.
Nel caso di prestazioni di servizi, è possibile utilizzare la fattura differita sempre che si sia in possesso di documentazione idonea a provare l’effettuazione delle operazioni e che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni. Per idonea documentazione, si deve intendere il contratto o gli altri documenti indicati nella circolare n. 18/E/2014, oppure anche il solo documento che attesta l’incasso del corrispettivo (per esempio, la nota contabile del bonifico di pagamento del solo acconto).

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