Trattamento fiscale e contabile delle sanzioni

La Cassazione, con sentenza n. 16561/2017 e n. 19702/2011, ha affermato che le penalità per ritardata consegna alla clientela sono deducibili dal reddito di impresa in quanto, avendo natura di patto accessorio del contratto, inidoneo a interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura risarcitoria in caso di inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa.
Ai fini contabili, essendo stata eliminata la sezione straordinaria del conto economico, le sanzioni amministrative e civili devono essere iscritte nella voce B.14 dello stesso, in quanto l’Oic ne ha espressamente individuato la collocazione, includendovi gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali.

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