Differenza tra verifica e controllo fiscale e relativa durata

Nell’ordinamento italiano non esiste, dal punto di vista strettamente legislativo, una definizione normativa di “verifica fiscale” e di “controllo”.
Nella prassi, quando si parla di accessi, ispezioni e verifiche si fa riferimento a interventi da parte del personale militare o civile; quando si parla di controlli ci si riferisce ad attività svolte “a tavolino” nell’ufficio impositore.
La disciplina delle verifiche nei locali del contribuente è contenuta nell’art.12, c.5 dello Statuto del contribuente, il quale prevede che le verifiche non possono durare più di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30, se effettuate nei confronti di soggetti in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata o lavoratori autonomi il tempo massimo previsto è di 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

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