Corrispettivi telematici, chiarimenti e indicazioni

Nel corso di un incontro tra operatori e Agenzia delle Entrate, che si è tenuto il 23.10.2019, è emerso che è previsto l’invio delle lettere di compliance per gli operatori (oltre i 400.000 euro di volume d’affari) che non hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici, il cui obbligo è entrato in vigore lo scorso 1.07.2019.
Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di sfruttare il credito d’imposta per l’acquisto/aggiornamento dei registratori telematici anche ai forfettari (che non sono tenuti alle liquidazioni Iva).
È emerso che, nel periodo di moratoria semestrale, i soggetti con più punti vendita, diversamente dislocati sul territorio, possono avvalersi sia della trasmissione dei corrispettivi con RT, sia delle procedure di “recupero” e trasmissione previste dal provvedimento Agenzia delle Entrate 4.07.2019.
È altresì prevista la possibilità di annullare l’invio dei dati, erroneamente digitati, solo prima della trasmissione.
Infine, in caso di trasferta del dipendente e in presenza di documento commerciale non intestato al datore di lavoro o al dipendente, se ricorrono determinate cautele, come l’annotazione della spesa nella contabilità dell’azienda, è consentita la deduzione del costo sostenuto dal datore di lavoro.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 419/2019), al pagamento con buoni pasto deve sempre seguire l’emissione dello scontrino elettronico da parte dell’esercente anche se in seguito sarà emessa una fattura elettronica riepilogativa nei confronti della società emettitrice dei buoni pasto.
In risposta all’interpello n. 420/2019, invece, è stato precisato che il commerciante che liquida l’imposta con il metodo della ventilazione dei corrispettivi può evitare di indicare nello scontrino elettronico le singole aliquote applicate, ma sarà necessario inserire il codice natura N6 “AL-Altro non Iva”.
L’art. 22, c. 1 D.P.R. 633/1972 consente di evitare l’acquisto del registratore di cassa telematico o il suo adattamento nel caso in cui il commerciante al minuto emetta sempre la fattura per l’operazione di vendita in luogo dello scontrino fiscale. L’avvento della fattura elettronica non ha modificato, infatti, le diposizioni normative, ma ha solo convertito il formato in cui il documento fiscale deve essere emesso, passando da analogico a digitale.

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