Beni in comodato

Il contratto di comodato in generale è disciplinato dall’art. 1803 C.C., che lo qualifica come il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo della restituzione.
Per il soggetto comodante, i beni concessi in comodato devono essere rilevati secondo le regole ordinarie previste per i beni in proprietà e devono, quindi, essere classificati in base alla loro destinazione; inoltre il comodante deve dare notizia dell’operazione nella nota integrativa. I beni concessi in comodato e classificati tra le immobilizzazioni materiali sono oggetto delle regole di cui all’Oic 16, in base al quale le immobilizzazioni con utilizzo limitato nel tempo devono essere ammortizzate secondo l’art. 2426, cc. 1 e 2 c.c., ossia facendo riferimento, per il coefficiente di ammortamento, all’attività esercitata dal comodante.
Il comodatario non sottopone il bene ricevuto al processo di ammortamento, ma può rilevare le eventuali spese sostenute dirette alla manutenzione o al miglioramento dei beni ricevuti.
Ai fini fiscali, per i beni in comodato è necessario fare riferimento ai principi di inerenza e strumentalità per la deduzione dei relativi costi

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