Scadenza INPS: il messaggio nei cassetti previdenziali

– SCADENZA INPS: IL MESSAGGIO NEI CASSETTI PREVIDENZIALI – 

L’INPS ha fatto giungere nei cassetti previdenziali di Artigiani e Commercianti un messaggio rispetto alle scadenze in corso

Con un messaggio riportato nei cassetti previdenziali, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla prossima scadenza posta a carico di Artigiani e Commercianti.

Questo il testo:

Si informa che nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti è presente una nuova comunicazione per la posizione previdenziale 000000, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX di cui Lei è titolare. Potrà visualizzarla accedendo al cassetto previdenziale, sezione posizione assicurativa -Dati del modello F24 e, a seguire, anche in versione formato pdf nella sezione comunicazione bidirezionale -Modelli F24. Si comunica altresì che, ai sensi di quanto stabilito nell’art.18, commi 2 e 4, DL 23/20, coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma citata possono effettuare il versamento con scadenza 18 maggio 2020 entro la data del 30 giugno 2020“.

I requisiti richiamati nel messaggio e contenuti all’Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) sono da suddividere in due categorie. La prima categoria, di cui ai commi 1 e 2, e la seconda categoria, di cui ai commi 3 e 4:

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICEVI/COMPENSI NON SUPERIORI A €50 MILIONI
1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICEVI/COMPENSI SUPERIORI A €50 MILIONI
3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

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