Distruzione beni aziendali: novità dalla Cassazione

– § – DISTRUZIONE BENI AZIENDALI: NOVITA’ DALLA CASSAZIONE – § – 

La legittima distruzione dei beni aziendali può avvenire con la consegna a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. Lo ha stabilito, enunciando un nuovo principio di diritto, la sez. V della Cassazione con ordinanza 26223/2021 del 28 settembre
Pur esaminando quali siano le procedure da adottare nell’ipotesi in cui si scelga la distruzione volontaria dei beni, considerando che la dismissione prevede diversi passaggi che vanno dalla necessità della preventiva comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (con indicazione di luogo, data e ora delle operazioni, delle modalità di distruzione, della natura, qualità e quantità dei beni medesimi, dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare, dell’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi) alla verbalizzazione puntuale delle operazioni distruttive, il collegio supremo aggiunge che nel caso di avvio a distruzione di beni propri mediante consegna a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto terzi (ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento rifiuti), la distruzione, secondo quanto previsto anche dalla circolare n.193/1998 del ministero delle finanze, possa avvenire legittimamente, con la consegna a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti
La dimostrazione della distruzione dovrà risultare dal formulario di identificazione contenente i seguenti dati:
a) nome e indirizzo del produttore detentore;
b) origini, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome e indirizzo del destinatario.
Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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