Nell’ordinanza n. 26060/2022, la Cassazione ha ritenuto che il socio non possa recedere liberamente dalla società a responsabilità limitata “a tempo”, ottenendo la liquidazione della quota, anche se il termine di durata previsto dalla società è lontano nel tempo.
L’uscita “ad nutum”, dunque a piacimento, risulta infatti prevista soltanto dalla compagine che ha durata a tempo indeterminato: pesa sul punto non soltanto la lettera dell’art. 2473, c. 2, c.c., ma anche la necessità di tutelare da una parte la garanzia patrimoniale e dall’altra l’interesse dei terzi, specialmente i creditori, alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale.
(ItaliaOggi, 26.09.2022 – Ratio)
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