FLASH NEWS – Torna l’esenzione Imu per i coniugi in residenze e dimore diverse

La Corte Costituzionale (Sent.n.209/2022) ha dichiarato l’illegittimità della disciplina IMU in materia di abitazione principale sia del previgente art.13, c.2, DL 201/2011, sia della norma attualmente in vigore (art.1, c.741, lett. b, L.160/2019), nella parte in cui definiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, ma anche per i componenti del nucleo familiare.
La qualifica di abitazione principale ai fini IMU si verifica, pertanto, in base alla sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
Incostituzionale anche il passaggio normativo relativo alla scelta dell’unico immobile da qualificare come abitazione principale per i componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti situati nello stesso Comune e entrambi i coniugi che vivono in due Comuni diversi possono beneficiare dell’esenzione dall’Imu, poiché, diversamente, risulterebbero discriminate le persone coniugate o civilmente unite rispetto alle persone meramente conviventi. La penalizzazione fiscale delle coppie sposate viola ben tre articoli della Carta Costituzionale:
– Art.3 sull’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge;
– Art.31 che richiede di «agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia»;
– Art.53 sulla «capacità contributiva».
L’esenzione riguarda anche le case nello stesso Comune, se si dimostra il requisito della dimora abituale.
Non vi è, però la possibilità indiscriminata di attribuire la qualifica di abitazione principale per le seconde case, mancando il requisito della residenza e/o della dimora abituale di uno dei due coniugi; sarà cura dei Comuni verificare il requisito della dimora abituale consultando i dati relativi alla somministrazione delle utenze.
Molti contribuenti potranno chiedere il rimborso di quanto versato anche se sono comunque fatte salve le situazioni già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso o per il ricorso, o in caso di sentenza passata in giudicato.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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