FLASH NEWS – Aspetti contributivi del bonus carburante

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Il bonus carburante introdotto dall’art. 1 D.L. 5/2023, si differenzia dalla misura omonima in vigore nel 2022 (art. 2, D.L. 21/2022) in quanto prevede la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione dell’importo erogato: il valore dei buoni ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore, ma non anche dall’imponibile contributivo. L’esenzione generale pari a 258,23 euro è valida sia ai fini fiscali che contributivi e include i buoni benzina e altri titoli analoghi.
Resta fermo il limite di 200 euro dell’erogazione di tali buoni, superato il quale l’intero importo (anche quello sotto soglia) concorre alla formazione di materia imponibile sia ai fini reddituali che contributivi.
I datori che non ritengono più conveniente il nuovo regime ma che avevano già ordinato un certo quantitativo di buoni, potrebbero decidere di utilizzarli in luogo del denaro per i rimborsi chilometrici nelle trasferte.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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