La Corte di Cassazione, con la sentenza 4.12.2014, n. 25642, ha affermato che deve essere corrisposto il compenso per il professionista che non ha eseguito tutte le attività descritte nella parcella pro forma. L’onere della prova per evitare il pagamento è a carico del cliente, che deve dimostrare l’inadempienza delle singole voci.
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