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FLASH NEWS – Garante Privacy: no al riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro

☞ FLASH NEWS – Garante Privacy: no al riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro ☜

Viola la privacy dei dipendenti il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro.
A renderlo noto è il Garante della Privacy nella Newsletter n. 520 del 28 marzo 2024, in cui viene spiegato che al momento non esiste alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.
Per questo motivo, il Garante ha provveduto a sanzionare cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.
L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.
Si pensi, ad esempio, al D.L. n. 51/2023, convertito in legge n. 87/2023, che con l’art. 8-ter ha prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale “in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, al fine di “disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

(Fiscal Focus)

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FLASH NEWS – Autocertificazione diversificata per il fringe benefit utenze o affitti

☞ FLASH NEWS – Autocertificazione diversificata per il fringe benefit utenze o affitti ☜

I datori di lavoro devono acquisire dai lavoratori le autocertificazioni circa il possesso delle condizioni che permettono di fruire di forme di rimborso che non concorrono alla formazione del reddito: oltre ai rimborsi per le utenze domestiche di gas/luce/acqua, sono stati aggiunti quelli delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E/2022, ha illustrato le regole per quel che concerne i rimborsi delle utenze e, nella circolare n. 5/E/2024, le regole per i nuovi rimborsi delle spese di affitto e interessi sul mutuo afferenti all’abitazione principale.
Alternativamente alla consegna del documento comprovante la spesa, il lavoratore dipendente può presentare un’autocertificazione, nella quale devono essere specificati gli estremi del: tipo di utenza, numero e data fattura, intestatario, importo, data e modalità di pagamento, nonché la dichiarazione che tali oneri non sono già stati richiesti a rimborso a un altro datore di lavoro/committente.

(Il Sole 24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Crisi di liquidità irrilevante ai fini del mancato pagamento dell’Imu

☞ FLASH NEWS – Crisi di liquidità irrilevante ai fini del mancato pagamento dell’Imu ☜

La mera crisi di liquidità di una società non può essere invocata come causa di forza maggiore che ha impedito il pagamento di una scadenza fiscale. Si applicano così le sanzioni tributarie per le violazioni commesse a seguito di ritardi nei pagamenti delle imposte dovute, occorrendo tuttavia, da parte dei giudici di merito, maggiori e più approfondite indagini per l’applicazione di tale esimente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione civile, V sezione, con l’ordinanza n. 7707 del 21.03.2024.

(Italia Oggi – Ratio)

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FLASH NEWS – Dipendente estero e regime forfettario

☞ FLASH NEWS – Dipendente estero e regime forfettario ☜

Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita Iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l’esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio.

(Ratio – Interpello Ag. Entrate 22.02.2024, n. 50)

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FLASH NEWS – Trattamento fiscale docente part-time con lezioni private

☞ FLASH NEWS – Trattamento fiscale docente part-time con lezioni private ☜

Un cittadino che ha svolto abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita Iva e che vuole continuare a impartire lezioni private, 5 o 6 volte a settimana, anche dopo aver vinto una cattedra per insegnare, part-time, in una scuola statale, dovrà mantenere la partita Iva.
Tale soggetto potrà avvalersi del regime forfetario oppure passare, ai fini della tassazione sul reddito, al regime agevolativo speciale sulle lezioni private e ri-petizioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019.

(Ratio – Interpello Ag. Entrate 8.03.2024, n. 63)

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FLASH NEWS – Avvio di impresa artigiana

☞ FLASH NEWS – Avvio di impresa artigiana ☜

Il D.L. 19/2024 individua 45 attività liberamente esercitabili. La platea dei soggetti che ne possono beneficiare è
ampia: falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i professionisti del
web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software.
Per molte attività è eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre – come calzolaio, corniciaio,
fabbro, tornitore del legno o gastronomo – restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza
previsti in base alle attrezzature utilizzate.
Sono fatte salve le competenze regionali ed è prevista la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

(Ratio – Min. Pubblica Amministrazione 4.03.2024)

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FLASH NEWS – Detrazione Irpef per frequenza università non statali

☞ FLASH NEWS – Detrazione Irpef per frequenza università non statali ☜

il DM 7.12.2023 n. 1577 ha indicato, per il periodo di imposta 2023, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, per le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione a una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per il periodo di imposta 2023 tali importi sono stati stabiliti dal DM 7.12.2023 n. 1577.
Le detrazioni previste spettano:
– per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Qualora il reddito complessivo superi i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2023 sono riportati di seguito con suddivisione delle seguenti zone geografiche:
– Nord: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
– Centro: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
– Sud e Isole: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Oltre alla suddivisione delle zone, gli importi sono diversificati sulla base delle aree disciplinari:
– Nord: Medica 3.900 Euro – Sanitaria 3.900 Euro – Scientifica-tecnologia 3.700 Euro – Umanistica-sociale 3.200 Euro
– Centro: Medica 3.100 Euro – Sanitaria 2.900 Euro – Scientifica-tecnologia 2.900 Euro – Umanistica-sociale 2.800 Euro
– Sud e Isole: Medica 2.900 Euro – Sanitaria 2.700 Euro – Scientifica-tecnologia 2.600 Euro – Umanistica-sociale 2.500 Euro

(La Lente sul Fisco)

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FLASH NEWS – Limiti di accesso all’e-mail del dipendente

☞ FLASH NEWS – Limiti di accesso all’e-mail del dipendente ☜

Il Tribunale di Roma, con sentenza 14.02.2024, ha dichiarato nullo per motivo illecito (art. 1345 c.c.) il licenziamento per giusta causa irrogato a un dirigente, avendo la società utilizzato informazioni ottenute attraverso un “illecito accesso alla corrispondenza» del manager e, quindi, in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.
Il giudice, nell’accogliere il ricorso del dirigente, ha affermato che i “controlli difensivi”, posti in essere dal datore al fine di tutelare beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti, sono ammessi anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, a condizione che sussista un “fondato sospetto” circa la commissione di un illecito da parte del dipendente e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente (ex post) rispetto all’insorgere del sospetto.
Alla luce di ciò, il datore di lavoro non è abilitato a eseguire tali controlli in funzione esplorativa e “sono utilizzabili solo le notizie successive al legittimo controllo”.

(Il Sole 24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Condanna del datore per infortuni

☞ FLASH NEWS – Condanna del datore per infortuni ☜

La Cassazione, nella sentenza n. 12326/2024, ha confermato la condanna del datore di lavoro per l’incidente mortale del lavoratore, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia violato le direttive impartite, compiendo un’attività espressamente vietata. Di fronte alla violazione di varie disposizioni antinfortunistiche da parte dell’azienda, non risulta abnorme la condotta del dipendente che disapplica elementari norme di sicurezza: l’area di rischio di chi è titolare della posizione di garanzia, infatti, risulta ampliata dalla mancanza di qualsiasi forma di tutela fino a comprendere atti che dipendono dall’inerzia del datore.

(Italia Oggi – Ratio)

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FLASH NEWS – Registro dei titolari effettivi: sanzioni per i ritardatari?

☞ FLASH NEWS – Registro dei titolari effettivi: sanzioni per i ritardatari? ☜

Il Tar del Lazio, sezione IV, nella giornata del 28.03.2024 non aveva ancora sciolto la riserva sul ricorso contro il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’operatività dell’obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi. Quindi, a partire dal 28.03.2024 l’obbligo è ripristinato. Conseguentemente, i ritardatari che non avevano rispettato la scadenza originale dell’11.12.2023 (termine sospeso, causa ricorso al Tar, fino al 28.03.2024) si prospetta l’ipotesi, teorica, di incorrere nella sanzione da 103 a 1.032 euro.

(Il Sole 24Ore – Ratio)

Ad integrazione della notizia, lo Studio Comparini & Russo conferma di provveduto a supportare i Clienti nel rispetto dell’adempimento nei termini originariamente previsti e in anticipo, sia della scadenza, sia del provvedimento sospensivo giunto dal Tar a pochi giorni dalla scadenza stessa.

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