Il Codice della crisi e l’orientamento giurisprudenziale, in un’ottica di aumento dei doveri di vigilanza in capo agli amministratori, prevede che la tempestiva segnalazione della crisi all’organo amministrativo dell’Ocri consenta di esonerare gli organi di controllo e la società di revisione della responsabilità solidale per le azioni e omissioni successive.
Lo stesso principio vale per gli amministratori, a patto che le azioni e omissioni non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione; rispondono anche l’attestatore e l’advisor dei piani di risanamento.
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