FLASH NEWS – Termini di conservazione delle “bollette” (4 di 4)

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Bollette, ricevute, tagliandi, scontrini e documenti vari pongono problemi di custodia: una prima suddivisione è tra i documenti che attestano un avvenuto pagamento di utenze per servizi essenziali (acqua, luce e gas) e quelli di altri rapporti contrattuali (pay tv, piattaforme web, canoni di locazione, interessi di un mutuo, ecc.).

(la prima parte è stata pubblicata il 15.02.2024, la seconda il 16.02.2024 e la terza il 19.04.2024)

Un ulteriore motivo per fare pulizia delle vecchie ricevute è la presenza, in una recente bolletta, di dichiarazioni del tipo «i precedenti pagamenti sono regolari»: per la Cassazione (sentenza n. 30435/2018) sono liberatorie, se provengono da un creditore qualificato che le abbia rese con piena consapevolezza.
In caso di smarrimento, si ha diritto ad accedere ai tabulati del soggetto erogatore e sta al giudice (Cassazione, sentenza n. 25251/2014) valutare le eventuali prove di avvenuti pagamenti fornite dal debitore (ad esempio; un’eguale somma prelevata da un conto) o dal creditore (sull’assenza dell’introito nelle date indicate dal debitore).
Per la custodia della documentazione archiviata in modo digitale, l’art. 2712 c.c. equipara la fotocopia all’originale: la copia di una ricevuta passata allo scanner, se non disconosciuta dal creditore, ha lo stesso valore dell’originale.
Per recuperare gli archivi digitali di terze persone non più reperibili o scomparse, occorre attivare le procedure per l’accesso all’account (pronunce del Tribunale di Bologna del 25.11.2021 e di Milano del 9.02.2021), dimostrando un interesse proprio o meritevole di protezione.

(la prima parte è stata pubblicata il 15.02.2024, la seconda il 16.02.2024 e la terza il 19.04.2024)

(Il Sole 24 Ore – Ratio)

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