FLASH NEWS – Soci artigiani di solo capitale esenti da contributo Inps

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La Cassazione ha ripetutamente respinto le richieste contributive dell’Inps (sentenze nn. 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24097/2019, 4180/2021 e 25341/2022) sui redditi prodotti da società di capitali in cui il socio artigiano o commerciante non presta la propria attività, in quanto socio di capitale, tracciando un netto discrimine ai fini previdenziali tra redditi d’impresa e redditi di capitale.
Tale orientamento è stato condiviso dal Ministero del Lavoro (nota 16.07.2020, n. 7476 e dall’Inps con le circolari 10.06.2021, n. 84 e 21.06.2021, n. 88.
Ciò che rileva è la natura della partecipazione dell’artigiano o commerciante nella società e di conseguenza, la tipologia di reddito prodotto:
– se si tratta di una partecipazione di solo capitale, il reddito prodotto non sarà mai imponibile ai fini contributivi, in quanto reddito di capitale;
– se si tratta invece di un apporto di lavoro, con un conseguente reddito d’impresa, allora sarà imponibile anche il reddito societario, indipendentemente dalla distribuzione ai soci.

(Il sole 24 Ore – Ratio)

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