FLASH NEWS – Nullità del rideposito del marchio

☞ FLASH NEWS – Nullità del rideposito del marchio ☜

L’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo), con la decisione 21.12.2023, ha ritenuto viziata da malafede la richiesta di rideposito come marchio della famosa opera d’arte di Banksy “Il lanciatore di fiori” effettuato dalla società che si occupa della gestione delle opere d’arte e dei diritti di proprietà intellettuale dell’artista. Il marchio era stato già registrato, ma non era poi stato utilizzato sul mercato come prevede il cosiddetto onere d’uso, ossia l’obbligo di utilizzo entro 5 anni dalla registrazione.
In senso conforme, di malafede del deposito, vedere anche Tribunale dell’Ue (caso T-663/19) decisione 21.04.2021 per il marchio “Monopoly”.
In senso favorevole, non è in malafede il rideposito di un marchio graficamente modernizzato e in cui vengono convogliati prodotti e servizi rivendicati separatamente dai marchi anteriori (Tribunale dell’Ue, caso T-136/11, decisione 13.12.2012 per il marchio “Pelikan”).

(Il Sole 24 Ore – Ratio)

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