FLASH NEWS – Imponibilità iva delle prestazioni gratuite

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Anche le prestazioni di servizi rese a titolo gratuito sono soggette all’Iva, se non rispondono a finalità d’impresa. Fanno eccezione quelle di valore fino a 50 euro e quelle realizzate impiegando beni e/o servizi per i quali non spetta il diritto alla detrazione. L’art.3 Dpr 633/1972 assimila, infatti, alle prestazioni a titolo oneroso, assoggettandole così all’imposta, quelle:
– effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore (autoconsumo di servizi), nonché quelle
– effettuate a titolo gratuito per finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
In entrambi i casi, per l’assoggettamento è richiesta la duplice condizione che il valore della prestazione sia superiore a 50 euro e che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi impiegati per effettuarla sia detraibile, cosicché in difetto dell’una o dell’altra l’operazione rimane irrilevante ai fini dell’Iva.
Questa, in linea generale, è la regola prevista dalla normativa nazionale, che però non è del tutto in sintonia con quella unionale, sicché anche su tale materia sarebbe lecito attendersi, in sede di revisione del presupposto oggettivo dell’imposta in attuazione della riforma fiscale, modifiche volte a una maggiore aderenza al sistema unionale.

(Italia Oggi – Ratio)

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